Il reato di omicidio stradale diventa legge. Il provvedimento riceve l’approvazione definitiva del Senato con 149 voti favorevoli, chiudendo una serie di passaggi nei due rami del Parlamento che duravano da quattro anni. Inoltre, la legge non avrà effetto retroattivo in quanto sarà applicata ai sinistri che si verificheranno dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.
Il reato di omicidio stradale si configura nel caso in cui il guidatore provochi la morte di una o più persone e prevede tre fattispecie, da distinguersi in base alla violazione commessa.
La prima applica per il trasgressore la reclusione tra i 5 e i 10 anni e riguarda il caso in cui il sinistro sia causato da conducenti in stato di ebbrezza media (tasso di alcolemia tra i 0,8 e gli 1,5 grammi/litro) o per violazioni particolarmente gravi. Queste si prospettano quando si verifica il superamento dei limiti di velocità (il doppio del consentito nel centro urbano con un limite di 70 chilometri orari o superiore di almeno 50 chilometri orari sulle strade extraurbane), il passaggio di un incrocio con il semaforo rosso, l’inversione di marcia non consentita e la circolazione contromano.
Il secondo tipo prevede la reclusione tra gli 8 e i 12 anni e disciplina il caso in cui l’automobilista responsabile dell’omicidio stradale si trovi alla guida del mezzo con un tasso alcolemico superiore agli 1,5 g/litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La stessa pena sarà applicata anche allo stato di ebbrezza alcolica media che riguardi conducenti professionali e neopatentati.
La terza fattispecie riguarda tutti gli altri incidenti mortali in cui il responsabile commette infrazioni meno gravi. In questo caso le sanzioni sono quelle già previste per l’omicidio colposo aggravato da violazione stradale: da due a sette anni di reclusione (che arriva a 10 in caso di ebbrezza o uso di droghe) oppure fino a 15 anni per il decesso di più persone.
La nuova legge contiene anche disposizioni in materia di lesioni stradali: si va dai 3 ai 5 anni per quelle gravi e dai 4 ai 7 anni per quelle gravissime.
Il conducente sarà soggetto all’arresto obbligatorio in caso di flagranza ma solo nelle circostanze più gravi, come l’ebrezza con tasso di alcolemia superiore all’1,5 g/litro o la guida sotto l’effetto di droghe. Sarà invece a discrezione delle Forze dell’Ordine in tutti gli altri casi, incluso quello delle lesioni.
Vi sono per queste violazioni anche una serie di attenuanti o aggravanti. Pene inasprite fino ad un massimo di 18 anni se il trasgressore fugge dopo il sinistro o causa la morte e il ferimento di più persone, mentre viene ridotta del 50% quando il reato è innescato anche da responsabilità colposa della vittima o di terzi (ad esempio l’ente proprietario della strada).
Infine, la condanna del guidatore per omicidio o lesioni stradali comporta la revoca della patente: per una nuova licenza di guida l’automobilista dovrà attendere rispettivamente 15 e 5 anni. La revoca sale fino a 30 anni se il soggetto colpevole di omicidio si sia dato alla fuga a seguito del sinistro.
Il provvedimento è stato ben accolto dalle Associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni e ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale): “ci limitiamo a esprimere”, spiegano in una nota congiunta le tre Associazioni, “un più sobrio sentimento di viva soddisfazione per questa legge che rivoluziona totalmente il peso delle responsabilità a carico di quanti uccidono sulla strada dopo aver commesso alcune violazioni gravi, prime fra tutte gli abusi di alcol e droga. Finalmente si passa dalla certezza dell’impunità alla quasi certezza della sanzione penale”.
Foto: Ansa
Fonte: segugio.it